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193 Posts

Posted - 14 November 2008 :  17:30:37  Show Profile  Reply with Quote
Attenzione:
le sostanze ammesse nel mercato Europeo, devono soddisfare tutta una seri di normative e comunque le sotanze non devono essere solubili.
Le leghe a base di ossidi di zirconio/a sono idrosulubili, sono sensibili all'attacco degli acidi corporei e quindi hanno problemi idrotermici, sono tossici e pericolosi.
Buon divertimento.............

Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0025 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0124
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0171

++++

SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1983

per l ' adeguamento al progresso tecnico degli allegati II , III , IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernento il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

( 83/191/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/368/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

considerando che , sulla base degli studi condotti possono essere autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio di un numero limitato di coloranti ;

considerando che , sulla base delle attuali conoscenze scientifiche , l ' uso nei prodotti cosmetici di metil-6-cumarina può essere autorizzato a determinate condizioni ;

considerando che , ai fini della salvaguardia della sanità pubblica , occorre adottare delle disposizioni concernenti il nitrato d ' argento ;

considerando che , sulla base delle informazioni ricevute , taluni complessi di zirconio possono essere autorizzati , a determinate condizioni , come antisudoriferi ;

considerando che negli allegati , in francese ed in italiano , della direttiva 76/768/CEE , sono stati constatati taluni errori tipografici che è opportuno correggere ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 76/768/CE è modificata come appresso :

1 . Nell ' allegato II , la decrizione della sostanza n . 46 è sostituita dalla descrizione seguente :

« 46 . Bario ( sali di ) , esclusi il solfato di bario , il solfuro di bario alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento ( 5 ) nell ' elenco degli allegati III ( parte seconda ) e IV ( parte seconda ) » .

2 . Nell ' allegato III , parte prima , è aggiunto :

Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbigatoriamente sull ' etichetta *

a * b * c * d * e * f *

« 46 * metil-6-cumarina * Prodotti per l ' igiene della bocca * 0,003 % * * » *

3 . L 'allegato III , parte seconda , è modificato come segue :

- sono soppressi i numeri del color index :

15 630 : 1 ( Ba )

15 630 : 3 ( Sr )

15 865 : 3 ( Sr )

- è soppressa la specificazione tra parentesi al numero 45 170 : 1 ( Ba ) ;

- è aggiunto il riferimento ( 5 ) davanti ai numeri del color index :

12 085 * 10 316 * 42 051 *

15 585 * 12 075 * *

15 630 * 15 510 * *

15 850 * 15 985 * *

15 865 * 19 140 * *

16 255 * * *

45 170 * * *

45 370 * * *

45 380 * * *

45 410 * * *

45 430 * * *

- è aggiunta in calce la seguente nota :

« ( 5 ) sono altresi autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio , insolubili , di tali coloranti . Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato seconda la procedura di cui all ' articolo 8 » .

4 . Nell ' allegato IV , parte prima , sono aggiunte le indicazioni seguenti :

Numero d ' ordine * Sostanze * Restrizioni * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

a * b * c * d * e * f *

« 6 * Nitrato d ' argento * Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e delle sopacciglia * 4 % * * - Contiene nitrato d ' argento *

* * * * * - Se il prodotto viene a contato con gli occhi , sciacquarli immediatamente *

7 * Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati Al , Zr ( OH ) , Cl , e loro complesso con la glicina * Antisudoriferi * 20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio * 1 . Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 * *

* * * * 2 . Il rapporto tra il numero di atomi di atomi ( Al + Zr ) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 * *

* * * * 3 . Vietato nei generatori aerosol ( spray ) » * *

5 . L ' allegato IV , parte seconda , è modificato come segue :

- sono soppressi i numeri del color index :

15 585 : 1 ( Ba )

- è aggiunto il riferimento ( 5 ) davanti al numero del color index : 27 290

è aggiunta in calce la seguente nota :

« ( 5 ) Sono altresi autorizzati le lacche , i pigmenti o i sali di bario , stronzio e zirconio , insolubili , di tali coloranti . Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all ' articolo 8 » .

6 . L ' allegato IV , parte terza , è modificato come segue :

- nell ' elenco B , voce « Violetti , bruni , neri , bianchi » il disperse violet 23 è sostituito dal numero 60 724 .

7 . Nell ' allegato V , i testi descrivitti delle sostanze nn . 5 e 6 sono sostituiti dai testi seguenti :

« 5 . Stronzio e suoi composti , esclusi il solfuro di stronzio alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti o i sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento ( 5 ) nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda ) .

6 . Zirconio e suoi composti , esclusi i complessi che figurano con il numero d ' ordine 7 nell ' allegato IV ( parte prima ) , le lacche , i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento ( 5 ) nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda ) » .

Articolo 2

1 . La versione francese dell ' allegato IV , parte prima , della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue :

- nella colonna « d » per la sostanza contrassegnata dal numero d ' ordine 4 , leggi « 35 % » anzichù « 3,5 % » ;

- nella colonna « b » per la sostanza contrassegnata dal numero d ' ordine 5 , fra virgolette , leggi « Tribromsalan » anzichù « Tribomsalan » .

2 . La versione italiana della nota ( 3 ) in calce all ' allegato III , parte prima , e all ' allegato IV , parte seconda , della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue :

« ( 3 ) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall ' allegato II o non escluse dal campo di applicazione delle direttiva in base all ' allegato V » .

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 decembre 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1983 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .

( 2 ) GU n . L 167 del 15 . 6 . 1982 , pag . 1 .

n/a

193 Posts

Posted - 14 November 2008 :  17:31:40  Show Profile  Reply with Quote
A proposito dello zirconio e i suoi composti:

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 17 agosto 2000
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle
direttive della Commissione dell'Unione europea 2000/6/CE e
2000/11/CE.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n.300 e con decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta
legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui
agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive dell'Unione Europea, con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
VISTI i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11
giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario
n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1990, nello Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 299 del 21
dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 28 del 4
febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del
30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del
15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n.301
del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si e' provveduto ad
aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in
attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee
numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE:
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 114 del 17 maggio 1996:
RITENUTA la necessita' di Modificare ulteriormente gli allegati
della legge citata in attuazione delle direttive 2000/6/CE e
2000/11/CE, adottate dallo Commissione delle Comunita' europee
rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000.
VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con la
note prot n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000
DECRETA
Art. 1.
1. Agli allegati, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche
previste dagli articoli seguenti.
Art. 2.
1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non
possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo
modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono soppressi i
seguenti numeri d'ordine:
362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetramentil-2'- acetonoftalene
(acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
365. Acido aristolochico e suoi sali;
366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con
il numero d'ordine 52 nell'allegato III, prima parte, le lacche,
i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano, con
il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e
nell'allegato IV, parte seconda;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati.
377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina;
382. 3,4',5-Tribromosalicilanilide (tribromsalan);
383. Fitolacca Species e loro preparati;
389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e tutti i suoi esteri;
390. Colorante C I 42 640;
394. Antiandrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile;
396. Tetraidrozolina e suoi sali;
2. Nello stesso allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:
362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetraidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaf
talene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
1-[2-(3-etil-5,6,7,8-tetraidro-5,5,8,8-tetrametil)naftalenil]eta
none;
1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidronaftalene;
[88-29-9];
365. Acido aristolochico e suoi sali; acido
8-metossi-6-nitrofenantro[3,4-d]-1,3-diossolo-5-carbossilico[313
-67-7]; Aristolochia Spp. e suoi preparati;
366. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno
capo al numero d'ordine 52 dell'allegato III, parte prima e di
lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano
nell'allegato IV, parte prima, con il riferimento "3";
[7440-67-7];
376. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e
suoi sali; [38304-91-5];
377. 2,3,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina;
2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4] diossina: [1746-01-61];
382. 3,4'5-Tribromosalicilanilide;
3,5-dibromo-N-(4-bromofenil)-2-idrossibenzammide; [87-10-5];
383. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati;
389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione- e suoi esteri; [80-75-1;
390. Colorante C1.42 640: sale sodico di
N-[4-[[(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-sulfofenil)metil]ammino]f
enil]metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-N-etil-3-sulfobenzenmet
anamminio idrossido, sale interno; [1694-09-3];
394. Antiandrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile, [75-05-8];
396. Tetroidrozolina e suoi sali;
4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-natftalenil)-1H-imidazolo;
Tetrizolina (DC It); [84-22-0];
3. Nello stesso allegato II il primo trattino del paragrafo b) del
numero d'ordine 422 e' sostituito dal seguente:
"Transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200o C e sotto
pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi
grassi ed esteri degli acidi grassi)";
Art. 3
1. Nell'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto
ministeriale 11 giugno 1999, il numero d'ordine 1 e' modificato come
indicato nella seguente tabella:
----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 14 e 15 <----
Art. 4
1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato
con decreto ministeriale 11 giugno 1999, si aggiungono i seguenti
numeri d'ordine:
----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 16 <----
Art. 5.
I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal
presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori
e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al
consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 agosto 2000
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 158
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193 Posts

Posted - 14 November 2008 :  18:13:08  Show Profile  Reply with Quote
Ciao
leggete questi documenti, sono molto importanti, la direttiva europea
ammette in cosmetica tutti materiali "non solubili" qundi anche lo zirconio etc, ma purtoppo i materiali usati in campo dentale tipo: leghe metalliche, leghe agli ossidi di zirconio, allumina, resina etc, sono sensibili agli attacchi degli acidi e quindi sono estremamente sensibili ed idrosolubili, sono tossici pericolosi............................buon divertimento
Quante truffe e contraffazioni ci propongono le aziende..............................................

http://eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uri=CELEX:31983L0191:IT:HTML

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_858_allegato.pdf

Batate bene che alcune aziende comprano la polvere di zircono presso questa aziende di cui il suo materiale ha solo indicazione per rivestimenti artigianali referattari e non sanitari e cosmetici

http://www.faenza.com/Suppliers03/RicercaCategoriaRisultato.asp?FlagK=1&Categoria=8&Titolo=Refrattari
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