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Danno biologico e morale in odontoiatria - 23 2 07
È stata resa nota dall’avvocato bolognese Giampiero Barile il testo della sentenza con la quale nel 1998 il Tribunale Civile di Bologna condannava un odontoiatra al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno estetico, il danno previdenziale, oltre alla rivalutazione monetaria le spese processuali e gli interessi legali per i gravi problemi di salute, fisici e psichici, che una paziente ha dovuto sopportare in seguito ad interventi implantologici praticati tra il 1993 e il 1994. La paziente dopo l’inizio degli interventi aveva prima lamentato dolori fortissimi, poi ascessi dentali, infiammazioni e fistolizzazioni fino a giungere al calo del peso dovuto alla difficoltà ad alimentarsi, a gravi problemi a livello neurologico e psichico fino all’impossibilità di prestare la normale attività lavorativa. A carico del dentista è stata contestata dal tribunale la grave imperizia adoperata nell'eseguire la prestazione professionale a carattere medico che si è concretizzata nell’omessa terapia parodontale, nell’inserimento troppo precoce degli impianti e successiva mancata tempestiva rimozione degli stessi, nell’errata scelta terapeutica in relazione a quel particolare paziente.

L’importanza di far conoscere una sentenza di questo tipo, come ha sottolineato l’avvocato Barile, risiede nel far comprendere ai pazienti che qualora essi abbiano dei problemi in seguito ad una prestazione medica, ed in particolare odontoiatrica, hanno diritto al risarcimento non solo del danno biologico ma anche di quello morale, temporaneo e permanente, oltre a quello patrimoniale derivante dalle spese e ai mancati guadagni causati. Secondo Barile, quello bolognese è un caso grave, ma non isolato. Gli errori commessi dal dentista condannato hanno accompagnato l’intera assistenza prestata alla paziente. A causare i danni sono stati infatti anche gli antibiotici assunti per circa un anno, il mancato rispetto di procedure quali l’igiene orale prima di ogni intervento, il mancato rispetto della tempistica lungo il ciclo di interventi dettata a salvaguardia del paziente.

Secondo il Rosario Muto, fondatore della A.I.P.O. (Associazione Italiana Periti Odontotecnici) e membro dell' Albo Consulenti Tecnici dei Giudici Civili del Tribunale di Prato e del Collegio Periti Esperti e Consulenti Tecnici della Toscana, al tipo di danno alla salute emerso dal processo in questione andrebbero aggiunti i danni da elettrogalvanismo che in molti casi sono difficilmente riconducibili all’intervento odontoiatrico o non emergono in maniera evidente a livello di indagine peritale o di trattamento medico. Tra le scelte terapeutiche cui occorrerebbe porre attenzione c’è quella del materiale utilizzato per la realizzazione del manufatto protesico, oltre all’analisi, prima dell’intervanto, delle eventuali reazioni che ogni paziente potrebbe manifestare a tali materiali. È da sottolineare il fatto che anche nei caso in cui la tossicità del materiale non si manifesti nelle forme così eclatanti come quelle di cui alla presente sentenza, ciò non significa che dei danni alla salute, pur se subdoli e nel lungo termine, non vi siano per chiunque si sottoponga ad interventi protesici e implantologici con materiali che diano luogo ad effetti di elettrogalvanismo.

Di seguito riportiamo la sentenza del Tribunale di Bologna.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE Dl BOLOGNA
SEZIONE V^ CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Chiara GRAZIOSI
sulle conclusioni prese all'udienza del 17.9.1998,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 436 del Ruolo Generale dell’anno
1996,
promossa
da:
xxxxxx
Elettivamente domiciliato in Bologna, Via Saragozza n. 28, presso e nello studio dell’Avv.Giampiero Barile che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione –
attore -
contro
YYYYYY
Elettivamente domiciliato in Bologna, Via Galliera n. 19, presso e nello studio dell'Avv. -------- che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- convenuto -
In punto a:
PAGAMENTO SOMMA.
CONCLUSIONI:
Il Procuratore dell'attore chiede e
conclude:
Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare, pronunciare ordinanza per il pagamento delle somme non contestate ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 bis cpc.
Nel merito: dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Dott. YYYYY, al pagamento in favore del Sig. xxxxxx, come in epigrafe rappresentato e domiciliato, della somma di Lire 687.726.605 o della somma maggiore o minore che risulterà dall’istruttoria espletanda, a titolo di risarcimento dei danni,patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno estetico, per i motivi di cui in premessa, oltre al danno previdenziale da quantificarsi, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 28.11.1995 al saldo;
In via istruttoria si chiede:
A) Ammettersi interrogatorio formale del convenuto e prova per testi sui seguenti capitoli di prova ed a riprova, sugli eventuali capitoli avversari, se ammessi, intendendosi preceduti dall'espressione "E' vero":
1) Che il Sig. xxxx , all'inizio del 1993, avendo difficoltà nella masticazione che tendevano a peggiorare, decide di farsi visitare e curare dal Dott. YYYYY con studio in (BO) alla Via …;
2) Che dopo aver eseguito in data 23.9.1993 una X-GRFIA completa delle arcate dentarie, su richiesta del Dott. xxxxxxx, medico di fiducia del xxxxx, ha iniziato la terapia presso lo studio del Dott. YYYYYY alla fine del mese di Ottobre dello stesso anno con estrazioni, anche di denti sani, e con posizionamento della prima griglia, nella medesima giornata delle estrazioni;
3) che, il giorno 19.10.1993, alle ore 9.00 il Dott. YYYYY effettua sul Sig. xxxx i seguenti interventi. otto iniezioni di anestesia locale, interventi di estrazione dei denti, tra cui quelli sani, l'apertura della parte superiore destra della mascella, la presa del calco dei denti e la ricucitura;
4) Che tutto ciò avveniva alla presenza del collaboratore del Dott. YYYYY, il Dott. xxxxxxx, il quale manifestava delle perplessità riguardo ai predetti interventi, in quanto le radiografie del Sig. xxxxxx evidenziavano la presenza di denti sani e che non era il caso di procedere alla loro estrazione, poiché potevano realizzarsi altre soluzioni curative, oltre a quella di implantologia prospettata dal Dott. YYYY;
5) Che la sera dello stesso giorno dei suddetti interventi, il Dott. YYYYY ha convocato nuovamente il Sig. xxxxx per effettuare l'inserimento nella parte superiore destra di una griglia composta di tre monconi, intervento effettuato dopo altre cinque iniezioni di anestesia locale e la riapertura della cucitura per gli interventi effettuati in mattinata;
6) che in tutte le sedute effettuate dal Sig. xxxxx presso lo studio del Dott. YYYYY, lo stesso Sig. xxxxxx veniva sottoposto, la mattina e la sera dello stesso giorno della seduta, a molteplici iniezioni di anestesia locale, alla presa del calco dei denti, al salvataggio del fondo gengivale, ad operazioni di cucitura, agli interventi implantologici;
7) che il dott. YYYYY non ha provveduto ad effettuare l'igiene orale per rimuovere eventuale tartaro, come sarebbe stato necessario, prima di ogni intervento;
8) che soltanto una volta, lo stesso, su insistenza del Sig. xxxxx, diede disposizioni all'infermiera, dipendente del suo studio dentistico, affinché la stessa effettuasse la detartrasi e l'igiene orale;
9) che la messa in opera della terza griglia inferiore sinistra, e avvenuta il giorno 16.12.1993, con l'abituale sistema sovradescritto;
10) che, contemporaneamente su indicazione del dott. YYYYY venivano prescritte continue cure di antibiotici ed antidolorifici;
11) che, verso la fine del '93, dopo due mesi dal primo intervento, il Dott YYYYY procedeva al posizionamento di altre griglie, la superiore destra e la superiore sinistra con impianti juxtaossei, e, successivamente, dopo 20 giorni, l’inferiore destra con impianto a vite;
12) che, le griglie non erano correttamente posizionate e si muovevano;
13) che il dott. YYYY continuava ad assicurare il Sig. xxxxxx che si sarebbero assestate;
14) che, a seguito di sollecitazione del xxxxx per i continui problemi ai denti e per le sofferenze patite, il Dott. YYYY si convinse ad eliminare le griglie precedentemente posizionate nel mese di maggio 1994;
15) che il Dott. YYYYY tolse la griglia inferiore destra e dopo appena 15 giorni innesta nella medesima posizione un'altra griglia con una differente impostazione;
16) che, già dal mese di gennaio 1994, sono comparsi ripetuti e recidivati ascessi dentali, infiammazioni e fistolizzazioni;
17) che il Sig. xxxxxx ha subito un calo ponderale notevole dovuto a ipomasticazione ed ipoalimentazione e ad una condizione di prostrazione accompagnata da nevrosi depressiva e ansiosa con insonnia e cefalea;
18) che sulla base di tali presupposti, il Sig. xxxxxx ha dovuto sospendere l'attività lavorativa di operatore sociale dipendente comunale presso la USL 29 di Bologna dall'ottobre 1993, anche consigliato in tal senso dal Dott. YYYYY;
19) che il Dott. YYYYY non ha mai prescritto durante la cura nessun esame radiologico o di laboratorio;
20) che nei mesi di settembre ed ottobre 1994 il Sig. xxxxxx effettua ripetute e continue visite di controllo presso il Dott. YYYYY il quale non prendeva alcuna posizione su ciò che si stava verificando in seguito agli interventi implantologici effettuati;
21) che il Sig. xxxxx, a causa dei dolori insopportabili e del peggioramento delle sue condizioni non solo fisiche, ma con una recrudescenza anche a livello psichico, su consiglio del medico di fiducia, decide di farsi visitare da altri specialisti in odontoiatria, come risulta da certificato dell'Ospedale Bellaria - Divisione Chirurgica Maxillo-Facciale;
22) che, conoscendo l'esito e la diagnosi risultante da tali visite, il Sig. xxxxx, nonostante le continue assicurazioni date dal Dott. YYYYY, nel mese di novembre del 1994, si rese conto che la situazione era gravissima e che le sofferenze sopportate non erano dovute ad un normale decorso clinico degli interventi effettuati;
23) che il Sig. xxxxx pertanto decise di interrompere il rapporto di fiducia esistente con il Dott. YYYYY, in occasione della visita effettuata nel suo studio il 15.11.1994, come risulta da certificato del Dott. YYYYY stesso;
24) che lo stesso Sig. xxxxxx ha dovuto altresì effettuare delle visite neurologiche per i gravi problemi ricevuti a livello neurologico e psichico a causa dei forti dolori, del danno estetico, dell'impossibilità di potere condurre una normale vita di relazione, dalla perdita del sonno e della possibilità di mangiare normalmente, le quali hanno evidenziato la grave crisi depressiva che affligge il Sig. xxxxxx;
25) che tutte le condizioni suddette sono ancora presenti e notevolmente peggiorate;
26) che il Dott. xxxxxxx, in data 19.1.1995, ha effettuato sul Sig. xxxxx, presso la xxxxxxx, un intervento di chirurgia maxillo-facciale di rimozione degli impianti posizionati dal Dott. YYYYY.
Si indicano quali testimoni.
- Prof. xxxxxxxxx , in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Prof. xxxxxxxxx, presso il xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, presso la xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx presso l'xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Dott. xxxxxxxxx, in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- xxxxxxxxx, infermiera del Dott. YYYY, presso lo studio dello stesso in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;
- Sig. xxxxxxxxx, odontotecnico, in xxxxxxxxx.
- Con espressa riserva di integrare ulteriormente il capitolato ed i testimoni.
B) Ammettersi l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 698 cpc, avanti al Tribunale di Bologna in data 5.12.1994 rubricato al R.G. n. 16847/94, facendo
sin d'ora espressa riserva, nel caso in cui il G.I. designato lo ritenesse opportuno, di chiamare il suindicato CTU ad integrazione e chiarimenti.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, e con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Riservata ogni altra difesa, istanza e deduzione, anche istruttoria" .
Il Procuratore del convenuto chiede e Conclude:
"Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. Col favore delle spese.
Con richiesta di termine ex artt. 180, 183 e 184 c.p.c.".
ooooooooo
Esaminate le conclusioni di cui sopra; visti gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 1996 xxxxxx conveniva in giudizio YYYYY per risarcimento danni da colpa professionale. Adduceva l'attore che, all'inizio del 1993, avendo delle difficoltà nella masticazione, doveva ricorrere alle cure di un medico dentista. Su consiglio del proprio medico di fiducia (dott.xxxxxxx) effettuava una radiografia delle arcate dentarie e successivamente si rivolgeva al dott.YYYY "noto odontoiatra anche per la pubblicità apparsa sul settimanale "Famiglia Cristiana"". YYYYY sottoponeva il xxxxxx ad intervento comportante "otto iniezioni di anestesia locale, interventi di estrazioni dei denti, tra cui quelli sani, l'apertura della parte superiore destra della mascella, la presa del calco dei denti e la ricucitura" e successivamente "l'inserimento nella parte superiore destra di una griglia composta di tre monconi ...dopo altre cinque iniezioni di anestesia locale e la riapertura e cucitura per gli interventi effettuati in mattinata", il tutto, sosteneva l'attore, nella medesima giornata e senza preventivamente procedere alla igiene orale ed alla detartrasi. Successivamente sarebbero state posizionate le altre "griglie" ed il YYYYY prescriveva terapia antibiotica ed antidolorifica. Tuttavia, proseguiva parte attrice, gli interventi non sarebbero stati correttamente effettuati poiché le griglie si muovevano ed il YYYY, sollecitato dal xxxxxx che lamentava dolori fortissimi, provvedeva a rimuovere la griglia inferiore destra, per inserirne, però, un'altra a distanza di soli quindici giorni. Nel frattempo sarebbero insorti "ripetuti e recidivanti ascessi dentali, infiammazioni e fistolizzazioni" con aggravamento delle condizioni del xxxxxx che avrebbe manifestato "un calo ponderale notevole dovuto a ipomasticazione ed ipoalimentazione e ad una condizione di prostrazione accompagnata da nevrosi depressiva ansiosa con insonnia e cefalea". II YYYYY avrebbe, però, continuato a esprimere pareri tranquillizzanti senza disporre alcun accertamento diagnostico.
Il YYYY, in considerazione delle sue pessime condizioni di salute, si vedeva costretto a sospendere la propria attività lavorativa e, dopo un consulto con un altro medico, il 15/11/1994 decideva di interrompere il rapporto di fiducia con il convenuto.
Il 5/12/1994 il YYYYY presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., procedimento nel quale il YYYY rimaneva contumace. Successivamente l'attore si sottoponeva ad intervento di chirurgia maxillo-facciale volto alla rimozione di uno degli impianti posizionati dal YYYYY.
L'attore sosteneva che a causa delle sofferenze subite in seguito agli interventi effettuati dal YYYYY, era dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento dell'attività di esecutore collaboratore domiciliare presso il Comune di Bologna e successivamente il Comune di Bologna provvedeva ad avviare il procedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Sottolineava, inoltre, l'attore che a causa dei fatti qui esposti il YYYYY era stato assoggettato a pena su richiesta ex art.444 c.p.p. per il delitto di cui agli artt.590-583 co.1 nn.1 e 2 e co.2 n.4 c.p..
Concludeva chiedendo in via preliminare la pronuncia del1'ordinanza ex art.186 bis c.p.c. ed in via principale la condanna al pagamento del1a somma di £.687.726.605 ( o altra di giustizia) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre al danno previdenziale, rivalutazione ed interessi. Chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo e l'ammissione di altri mezzi probatori.
Si costituiva il convenuto resistendo. Negava che il xxxxx fosse stato sottoposto a molteplici iniezioni di anestesia locale nella stessa giornata e sosteneva che le carenze nell'igiene orale fossero dovute a mancanze dello stesso attore e non del convenuto. Negava, inoltre, "che gli interventi protesici fossero stati effettuati con negligenza ed imperizia, al punto di provocare i lamentati danni" e sosteneva che "le denunciate conseguenze dannose...sono riconducibili unicamente all'inerzia e al comportamento negligente dell'odierno attore, il quale non provvedeva ad effettuare la necessaria igiene orale". Il convenuto adduceva di essere tenuto solo ex art.2236 c.c. e contestava la valutazione e quantificazione dei danni, la valutazione del grado di invalidità permanente nonchè il preteso nesso causale tra i lamentati danni e la perdita del lavoro. Non vi sarebbe prova del danno patrimoniale ed il danno morale sarebbe stato valutato in modo esagerato. Concludeva chiedendo il rigetto delle domanda attore perchè infondate.
In sede di istruzione probatoria veniva acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo (R.G.16847/94) ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale su cui il consulente era chiamato a chiarimenti su istanza attorea.
Le parti concludevano come da premessa e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 17/9/1998 all'esito delle difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che parte convenuta non contesta l'esistenza di un rapporto professionale a carattere medico tra le parti che si è estrinsecato in una serie di interventi di tipo odontoiatrico, così come non contesta il genere ed il numero degli interventi effettuati.
Sempre in via preliminare occorre soffermarsi sulla circostanza che parte convenuta, in sede di comparsa conclusionale, contestando le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine alle percentuali di danno biologico e danno patrimoniale, ha sostenuto l' opportunità di nominare un CTU medico-legale che traduca in termini squisitamente medico-legali le valutazioni effettuate dai due specialisti. In proposito si osserva che i periti hanno già operato le loro valutazioni sotto il profilo medico-legale attribuendo un determinato valore percentuale alle lesioni subite dal xxxxxx ed il fatto che parte convenuta non le condivida non significa che sia necessario procedere a CTU medico-legale in quanto i rilievi puramente clinici non sono in contestazione ed il calcolo delle percentuali di invalidità può essere operato anche direttamente da parte del giudice che rimane, com'è noto, peritus peritorum.
Quanto al merito, dalla perizia svolta dal dott. xxxxxx emerge che il xxxxx "presenta due ordini di problematiche collegate l'una all'altra: la prima di natura odontostomatologica ... conseguente a manovre implantologiche sbagliate, la seconda, causata dalla prima, di natura psichiatrica, ormai consolidata.".
Il consulente tecnico osserva che la situazione è compromessa da una pessima igiene orale ma precisa che: "Il quadro descritto è da attribuirsi ad uno stato di fallimento dei manufatti implantari dovuto ad una perimplantite infettiva e da trauma chirurgico". L'assunto sostenuto da parte convenuta per cui le condizioni del xxxxx sarebbero dovute alla sua scarsa propensione all'igiene orale non trova, quindi, riscontro nella consulenza che, pur sottolineando che la situazione è compromessa da una pessima igiene orale, attribuisce le cause del quadro clinico del xxxxx al mancato esito positivo degli interventi odontostomatologici che questi ha subito. Il fallimento dell'impianto sarebbe dovuto a quattro fattori: omessa terapia parodontale, inserimento troppo precoce degli impianti e successiva mancata tempestiva rimozione degli stessi, errata scelta terapeutica in relazione a quel particolare paziente. Sotto il profilo odontostomatologico il consulente ritiene che la patologia possa essere risolta solo con la completa rimozione dei presidi implantari ed in ogni caso "residuerà un indebolimento permanente dell'organo masticatorio, indebolimento dovuto, da un lato, alla massiccia perdita ossea conseguente ai continui fenomeni suppurativi sostenuti dagli impianti, dall'altro, ai disturbi articolari a carico dell' Articolazione Temporo Mandibolare aggravatasi considerevolmente a causa di una riabilitazione protesica incongrua su impianti in stato di fallimento. In termini assicurativi, il danno può essere valutato, solamente per quanto concerne l'apparato stomatognatico, come una invalidità permanente dell' ordine del 15%, con un danno estetico quantificabile in un valore del %5".
Sotto il profilo psichiatrico dalla consulenza del dott. xxxxxx, (richiesto dal dott. xxxxxx di effettuare la consulenza specialistica) emerge che: "il xxxxx è affetto da uno stato depressivo di media-grave entità, associato a disturbi d'ansia e somatoformi ed a note dismorfofobiche. Il quadro descritto appare direttamente legato all'intervento traumatizzante costituito dalle procedure odontostomatologiche le quali, nell'ambito di una personalità dai tratti narcisistici, ha determinato la rottura di un equilibrio, seppur instabile, ma presente, che attualmente appare perso". Il danno biologico di natura psichiatrica, a parere del consulente, è quantificabile nell 'ordine del 20%.
Ciò premesso deve concludersi che le lesioni subite dal xxxxxx sono state cagionate dalla condotta del YYYYY che nell'esercizio della propria professione medica ha agito con grave imperizia. L ' ATP e la CTU hanno, infatti, accertato la colpa del sanitario ed il nesso di causalità tra il fatto e le conseguenze dannose subite dal xxxxxx. In proposito si osserva che, anche a volere richiamare le limitazioni di responsabilità di cui all'art.2236c.c., la responsabilità del YYYYY non verrebbe meno essendo convinzione di questo Tribunale che la sua condotta integri gli estremi della colpa grave. Ciò emerge dalla "grossolanità del manufatto" (fig.1° della perizia) impiantato al xxxxxx, dal fatto che gli impianti iuxtaossei sono stati posizionati a distanza di due settimane o addirittura di poche ore rispetto alle estrazioni dentali mentre il tempo consigliato da alcuni autori è addirittura di almeno nove mesi (cfr.p.5 consulenza), dalla mancata rimozione degli impianti in seguito alle complicanze successive agli interventi ed in generale dall'atteggiamento noncurante dimostrato nei confronti del xxxxx da parte del YYYY che, lungi dal preoccuparsi delle sempre peggiori condizioni di salute del proprio paziente, non disponeva alcun accertamento di carattere diagnostico.
Deve quindi condannarsi il convenuto al risarcimento del danno ex artt.1176,1218 e 2236 c.c. per avere causato all'attore le lesioni accertate dal consulente tecnico a causa della grave imperizia adoperata nell'eseguire la prestazione professionale a carattere medico richiestagli dall’attore.
Occorre ora pervenire alla quantificazione del risarcimento spettante al xxxxx. Com'è noto, il criterio tabellare, in un tempo non lontano ritenuto "affidabile" anche dalla Suprema Corte (cfr.p.es. Cass.1992/12911 e peraltro con l'importante specificazione "nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile è costituito dal reddito non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale"- Cass.1994/5380), più recentemente è stato oggetto di un suo revirement, avendone la Cassazione affermato l'inutilizzabilità per una sorta di eterogeneità, se non contraddittorietà del parametro rispetto al "valore uomo" che dovrebbe misurare ( cfr. Cass.1993/357 e, soprattutto, Cass.1995/9828, che così insegna: "poichè il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulla capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la sua determinazione, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del valore umano perduto, attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa di parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone.
Conseguentemente è inidoneo alla determinazione del danno alla salute il criterio indicato dall'art.4, co.3, del D.L:23/12/1976 n.857, convertito dalla 1.26/2/1977 n.39, che si riferisce alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, estraneo all'assenza del danno medesimo"). D'altronde, vista la natura del tutto peculiare del danno biologico (inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, secondo una "canonica" definizione della Suprema Corte: vedi p.es. Cass.1983/2396; Cass.1984/6135; Cass.1985/3212; Cass.1990/411; Cass.1990/7101), la giurisprudenza di legittimità ha pure sottolineato il carattere squisitamente equitativo della sua liquidazione e la necessità per il giudice di merito di trovare nel caso concreto un punto di equilibrio fra personalizzazione della liquidazione e fondamento su parametri uniformi per la generalità delle persone (cfr.p.es.: Cass. 1993/2008, che qualifica appunto il danno de quo come "determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto. Proprio in questa esigenza di adattamento, -pur scevro per quanto possibile da ogni arbitrarietà- al caso concreto consiste poi sempre la natura del giudizio equitativo, al quale il giudice non può né deve sottrarsi sostituendo agli assenti precisi parametri legali una sorta di norma generale di propria creazione, insensibile alle peculiarità del caso singolo.
Ciò significherebbe invero esulare dall'equità per entrare nel campo della supplenza legislativa, pur mossi dall'ammirevole scopo di offrire assoluta uniformità di trattamento agli utenti della giurisdizione; e, del resto, si realizzerebbe così una vera e propria eterogenesi dei fini, perchè, com'è noto, il rispetto del principio di uguaglianza richiede tanto il trattamento uguale in casi uguali quanto quello disuguale in casi disuguali, aspetto quest'ultimo che verrebbe conculcato "forzando" in una rigida regola generale casi che, appunto, per la loro natura estremamente varia, possono trovare soddisfacente -per quanto è concesso all'umana giustizia soluzione solo tramite un criterio totalmente "altro" (anche se non "contrario") rispetto a quello della regola generale suddetta, cioè tramite l'equità. E’ proprio, quindi, questa esigenza di adattamento equitativo dei criteri di liquidazione alla fattispecie appare giustificare, nel caso de quo, la non utilizzazione di quello che è un frequente metodo di liquidazione di questo Tribunale, senza con questo voler ora affermare l'erroneità o la generale inutilizzabilità dello stesso. Si tratta semplicemente di "sintonizzare" la liquidazione del caso concreto non solo tramite l'incidenza quantitativa sulle misure dell'ordinario parametro, ma facendo un passo ulteriore, qualitativo, scegliendo un parametro più conforme alla peculiarità del caso. Si ritiene, in particolare, che il sistema di liquidazione del danno biologico permanente più adatto sia quello che fa riferimento al "valore punto" rapportato alla gravità delle menomazioni. Si potrebbe, invero, delineare (metodo utilizzato gia da questo Tribunale nella pronuncia Panaro c.Fabbri e altri, V sezione,24-9-l996 e affine a quello di altri, come per es.Tribunali di Mantova,Treviso e Verona) un valore del punto variabile in tre fasce, di gravità rispettivamente lieve, media e alta, che può identificarsi rispettivamente all 'attualità in £.1.700.000, £.2.500.000, e £3.800.000 a punto (con possibilità di abbattimenti ulteriori nel caso di micropermanente e di elevamenti nel caso di età particolarmente giovanile ). Nel caso de quo le percentuali di invalidità permanente calcolate nella consulenza sembrano condivisibili cosicché si ritiene di stimare il danno biologico in una percentuale di invalidità del 35% in cui rientrano il danno a carattere odontostomatologico e il danno psichiatrico ( discostandosi dalle indicazioni del CTU solo in merito al danno estetico che si ritiene inglobato in quello biologico non costituendo una voce a sè dello stesso ). Partendo dalla base di calcolo della percentuale di invalidità del 35% e prendendo a parametro di riferimento la fascia di gravita media del valore punto, così come sopra individuata, il danno biologico permanente e valutato, all'attualità, in £.90.000.000 (2.500.000 valore punto della fascia media x 35 percentuale di invalidita = 87.200.000, arrotondati a £.90.000.000). Non si ritiene di procedere ad alcun adeguamento sotto il profilo dell'età trattandosi di persona attribuibile alla fascia di età in senso lato media.
Particolarmente problematico appare il calcolo della invalidità temporanea, totale e parziale, in quanto, come ha esattamente sottolineato il CTU in sede di chiarimenti, "non essendoci una soluzione di continuo della malattia, i limiti della inabilità totale e parziale sono stati arbitrariamente fissati in 60 giorni". Dovendo, quindi, procedersi ad una valutazione del danno da invalidità temporanea su basi puramente equitative, si ritiene, comunque, di utilizzare il parametro proposto dal consulente e fare riferimento a periodi di 60 giorni. Si liquidano, pertanto, all'attualità il danno da invalidità totale temporanea in £.6.000.000 (£.100.000 per 60 giorni) e quello da invalidità temporanea parziale (stimata al 50%) in £3.000.000 (£.50.000 per 60 giorni).
Quanto al danno "previdenziale" non si ritiene che sussistano i presupposti per la sua liquidazione poiché tale risarcimento è stato chiesto sulla base di un calcolo prognostico secondo il quale il xxxxxx avrebbe continuato a lavorare normalmente per ulteriori 12 anni successivamente al momento dei fatti di cui è causa, così da raggiungere il massimo della pensione. Invero non vi è prova alcuna in ordine alla circostanza che il Xxxxx avrebbe effettivamente continuato a lavorare per tale periodo di tempo, potendo il suo rapporto di lavoro interrompersi anche per altri ed estremamente vari motivi. Si sottolinea, inoltre, che il CTU non ha riscontrato il nesso di causalità tra il fatto e la perdita del lavoro da parte del xxxxxx ed ha, anzi, valutato la perdita della capacità lavorativa nella percentuale del 60% precisando che il parere del Collegio esaminatore, chiamato a pronunciarsi sulle capacità dell'attore dal Comune di Bologna, aveva in un primo tempo considerato il xxxxxx idoneo al lavoro e solo successivamente, preso atto che "dal settembre 1993 non ha quasi mai lavorato nonostante il giudizio di idoneità scaturito dalla precedente collegialità", lo ha dichiarato permanentemente non idoneo come esecutore domiciliare e non idoneo altresì a qualsivoglia incondizionato, utile e, continuativo servizio". Quindi, conclude il CTU, "II collegio...si trovava...davanti ad uno stato di fatto: il sig.xxxxxx, considerato idoneo o no, non si sentiva idoneo al lavoro, in ogni caso". Da quanto esposto emerge chiaramente che non ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno previdenziale.
Diversamente deve dirsi riguardo al danno patrimoniale che si compone degli elementi del danno emergente e del lucro cessante. Sotto il primo profilo le spese che ha finora sopportato il xxxxxx in seguito all'intervento dentistico ammontano a £.7.912.370 (cfr.docc.1-32 di parte attrice),cui vanno aggiunti £ 13.100.000 versati al YYYYY, giungendosi così a £ 21.012.370. Quanto al lucro cessante occorre considerare che l'attore dovrà sottoporsi a nuove cure e terapie che il CTU (con una valutazione che si condivide in quanto di gran lunga superiore, nei singoli elementi, alle indicazioni del tariffario minimo delle prestazioni odontoiatriche -all.2 CTU-) ha stimato che comporteranno una spesa di £39.550.000,arrotondabile a £ 40.000.000.
Quanto alla perdita di capacità lavorativa, la consulenza la calcola in una percentuale complessiva del 60%. La liquidazione del danno, determinata sulla base del reddito dell'attore (cfr. doc.33 parte attrice), ed e ammonta a £.177.947.620 ( £.26.600.000 -reddito annuo 1995 - per 60% (relativo coefficiente di invalidità) per 13,957(coefficiente d'età), non essendo dovuta, in questo caso, l'indennità temporanea in quanto l'attore, al momento dei fatti, era assistito dagli istituti previdenziali.
Rimane, ora, da liquidare il danno morale. In proposito occorre preliminarmente accertare la sussistenza del fatto di reato in quanto il procedimento penale instaurato nei confronti del YYYYY si è chiuso con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex. art.444 c.p.p. ed ai sensi dell'art. 445 c.p.p., in tal caso, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili.
Pur prescindendo dalle determinazioni effettuate in sede penale, il Tribunale ritiene che nel caso de quo possa ravvisarsi la fattispecie di lesioni colpose gravi e lesioni colpose gravissime ex art.590 co.2 c.p. La consulenza tecnica ha, infatti, accertato la sussistenza sia delle lesioni ( che nella specie rientrano nelle ipotesi di cui all'art.583 co. nn.1 e 2 e co.2 n.4 c.p., così come richiamate dall'art.590 c.p.), sia del nesso di causalità tra la condotta del YYYYY e le conseguenze lesive subite dal xxxxx, nonché la ricorrenza della colpa che, come si è sopra osservato, si configura nella forma della colpa grave. Sotto il profilo del quantum si ritiene di distinguere tra danno morale temporaneo e permanente. Il primo si reputa che potrebbe essere stimato in £.200.000 al giomo per gg.60 (così come da prospettazione temporale del CTU), tuttavia, in considerazione delle sofferenze particolarmente incisive e continuate (ascessi, infiammazioni e fistole,nonchè complicanza psichiatrica) patite dal xxxxx, all'attualità si ritiene equa una valutazione complessiva di £.20.000.000. Riguardo al danno morale permanente, questo deve essere valutato tenendo conto che le patologie psichiatriche depressive pure tendenzialmente permanenti contratte dal xxxxx comportano una sofferenza di carattere psicologica piuttosto marcata. Perciò, vista anche la stretta attinenza tra sofferenza psichica e pretium doloris, si stima equa, all'attualità, una liquidazione del danno morale permanente in £.120.000.000 (sulla base di £ 3.500.000 a punto arrotondando in eccesso tenuto conto delle peculiatrità appena evidenziate). E' opportuno sottolineare che una liquidazione del danno morale in misura superiore a quella del danno biologico nella fattispecie è giustificata dalla particolarità del caso in cui a fronte di sofferenze di carattere morale talmente marcate da sfociare in una malattia psichiatrica, non corrispondono esiti clinici permanenti di notevole gravità.
Tutto ciò premesso, il Tribunale condanna YYYYYY al pagamento a xxxxxx della somma all'attualità di £.279.000.000 (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale e future spese mediche ) oltre interessi dalla data dell'illecito - che, visto lo snodarsi nel tempo dello stesso può identificarsi solo equitativamente, nel 31-10-1994 ) al saldo. Il YYYYY va altresì condannato al pagamento dl £.177.94 7.620 a titolo di indennizzo per la perdita di capacità di guadagno, somma che va rivalutata (secondo gli indici ISTAT del costo della vita su base nazionale per le famiglie di operai e impiegati) dal 20/2/1995 (data della dichiarazione del reddito) al saldo e sulla quale vanno corrisposti quindi gli interessi legali a decorrere sempre dal 31-10-1994. Il YYYYY deve inoltre rifondere a controparte gli esborsi da essa sopportati,che ammontano come si è visto a £ 21.012.370 complessive, che andranno rivalutate a partire dalla data della domanda (non potendo individuarsi una data esatta considerato che tali esborsi si sono succeduti in un lungo periodo di tempo) e su cui dovranno essere valutati gli interessi a partire dalla stessa data.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
PQM
II Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) condanna YYYYYY al pagamento a xxxxx della somma di £.279.000.000 all'attualità (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale spese mediche future) oltre interessi dal 31/10/1994 al saldo; al pagamento della somma di £.177.947.620 (danno da perdita di capacità lavorativa) con rivalutazione dal 20/2/1995 ed interessi dal 1/10/1994; al pagamento della somma di £.21.012.370 (esborsi effettuati) con rivalutazione ed interessi a partire dalla data della domanda;
2) condanna YYYYYY al pagamento delle spese processuali,incluse quelle di Atp e Ctu, liquidate in complessive £.38.028.545 di cui 9.975.000 per competenze e £ 26.600.000 di onorari,oltre a spese generali,IVA e CPA come per legge.
Bologna, 24 dicembre 1998
Il Giudice Unico
Dott.xxxxxxx
Sentenza redatta con la collaborazione dell'uditrice giudiziaria dott.sxxxxxxx
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