AIPO Associazione Italiana Periti Odontotecnici
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Rosario Muto 
C.T.U. Consulente Tecnico Esperto della Procura Nazionale e di tutti i cittadini del mondo
RESPP Italia - Lavorazioni metalli e malattie professionali


R
ESPP Italia Lavorazioni metalli e malattie professionali

Pubblicato il 28/11/2023

https://www.rsppitalia.com/news/lavorazioni-metalli-e-malattie-professionali

Le operazioni di manipolazione dei metalli sono riconosciute e classificate come quelle che espongono al più alto rischio per la salute, per effetto sia delle sostanze utilizzate e delle leghe ottenute, che dei loro vari processi produttivi. 
Peggio che mai averli in bocca e/nel corpo.

Il rapporto INAIL del maggio 2022 riporta i dati relativi all’andamento delle malattie professionali nel settore manufatturiero nel suo assieme (anno di riferimento: 2020).

Delle 7.500 denunce di malattie professionali la maggior parte di esse vengono registrate nel settore fabbricazione di prodotti in metallo

Rosario Muto

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Rosario Muto

C.T.U. Esperto Tecnico Espert della Procura Nazionale e consigliere di tutti i cittadini  del mondo 

Responsabilità civile

https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/23/dentista-negligente-responsabile-se-non-dimostra-di-non-aver-danneggiato-paziente

Dentista negligente: responsabile se non dimostra di non aver danneggiato il paziente

Per la Cassazione civile (sentenza n. 5128/2020) l'inadempimento rilevante per il risarcimento del danno nelle obbligazioni è solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente.

In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, spetta al medico fornire la prova positiva dell’esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell’ars medica, grava sul sanitario l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.

In altre parole, il dentista che ha sottoposto la malata a trattamenti inutili e scorretti, per andare esente da responsabilità, deve provare che tali trattamenti non abbiano cagionato alcun pregiudizio alla salute della paziente, ossia che siano stati eziologicamente irrilevanti. L’aggravamento delle condizioni di salute è valutabile e ascrivibile al sanitario sotto il profilo della causalità giuridica.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 26 febbraio 2020, n. 5128 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

Una paziente agiva in giudizio contro la clinica odontoiatrica (una s.a.s.) a cui si era rivolta per un impianto dentale, e contro il socio accomandatario, che aveva materialmente operato sulla danneggiata. La donna lamentava che il trattamento sanitario eseguito – rimasto incompleto – fosse errato e avesse peggiorato le problematiche che già la affliggevano. Ella chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla restituzione degli importi corrisposti al dentista a titolo di compenso. In primo grado, la domanda attorea veniva accolta integralmente, il giudice dichiarava la responsabilità contrattuale dei convenuti in via solidale e li condannava al risarcimento del danno a favore dell’attrice, liquidato in circa 70 mila euro; inoltre, condannava le due compagnie assicuratrici – chiamate in manleva dal socio accomandatario – nella misura del 50% ciascuna. Era esclusa dalla copertura assicurativa la restituzione delle somme versate dall’attrice a titolo di compenso per le cure. In sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva riformata, in quanto il giudicante riteneva non provata la condotta negligente del medico e il nesso causale, pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento e condannava il dentista alla restituzione del compenso. La paziente ricorre in Cassazione ove, ancora una volta, viene esaminata la ripartizione dell’onere probatorio in caso di responsabilità medica.

Responsabilità del medico-dentista

L’esercizio della professione odontoiatrica è disciplinato dalla Legge n. 409/1985; si tratta di una professione connotata da particolare autonomia, pur rientrando nell’alveo delle professioni sanitarie. Al dentista, dunque, si applica la disciplina della responsabilità medica, giacché l’odontoiatra è un medico a tutti gli effetti. Pertanto, quando un paziente si rivolge ad un centro odontoiatrico e riporta un danno, per ottenere il ristoro del pregiudizio patito, può agire nei confronti della struttura e del medico che ha eseguito l’operazione. Secondo la disciplina della responsabilità medica (art. 7 , Legge n. 24/2017, cosiddetta “Legge Gelli-Bianco”):

  • la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.) e indiretta (art. 1228 c.c.);
  • il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

È pacifico che il rapporto tra paziente e medico-dentista, presso una struttura privata, rientri nella responsabilità contrattuale; in particolare il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca nel contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c.

Una volta stabilito che si tratta di responsabilità ex art. 1218 c.c. analizziamo, di seguito, il riparto dell’onere probatorio.

Ripartizione dell’onere probatorio tra dentista e paziente

In ambito di responsabilità medica, come abbiamo visto, la legge prevede un diverso titolo di responsabilità (contrattuale o aquiliana) da cui consegue un differente onere probatorio.

Nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica,

1) il paziente danneggiato deve:

  • fornire la prova del contratto,
  • dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico,
  • provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico-dentista (Cass. 6593/2019Cass. Ord. 21939/2019).

2) il medico-dentista deve:

  • fornire la “prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esatto dell’adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
  • provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015Cass.18392/2017),
  • in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.

 

Avv. Marcella Ferrari

Rosario Muto

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Rosario Muto
C.T.U. Consulente Tecnico Esperto della Procura Naazionale e di tutti i cittadini del Mondo

Quando le protesi difettose, dispositivi medici dannosi alla salute il medico  è responsabile perché cialtrone e addossa le sue colpe all'odontotecnico ma lui il cialtrone dentista ne paga i danni.

Protesi dentarie difettose
https://www.risarcimento-danni.info/protesi-dentarie-difettose/



 La protesi dentaria è un dispositivo medico realizzato da un odontotecnico abilitato, sotto la guida di un odontoiatra, utilizzata per rimpiazzare la dentatura originaria persa o compromessa per motivi funzionali e/o estetici. Tali protesi vengono realizzate al fine di riabilitare le funzioni orali mediante la sostituzione dei denti naturali con elementi dentari artificiali.

* L'odontotecnico non è sotto la guida tecnica del cialtrone dentista,
l'odontotecnico è un professionista abilitato in quanto ha tutte le caratteristiche specialistiche teoriche e pratiche per decidere la soluzione idonea e tutte le competenze riabilitative di ogni tipo di dispositivo protesico sanitario di cui il paziente ha bisogno.
L'odontotecnico è colui che consiglia il cialtrone dentista il progetto riabilitativo del qualsivoglia paziente.
L'odontotecnico è colui che dovrebbe per legge scegliere, individuare il tipo di materiale conforme e con garanzia di bioqualità per riabilitare il paziente affinchè assicuri la tutela della salute.
Purtroppo la preponderanza, l'ignoranza, l'arroganza, la presunzione, l'avidità dei cialtroni dentisti fanno si, impongono all'odontotecnico l'uso di materiali poco sicuri, tossici e radioattivi e non solo ma, impongono loro stessi un listino cui sia per i tempi sia per la renumerazione dell'odontotecnico sottopagato, costui lavora con metodi e materiali molto discutibili.

Quali cautele occorre prendere prima di sottoporsi ad un intervento di innesto di protesi dentarie?

Il paziente che intende sottoporsi ad un intervento di questo genere è bene che sia particolarmente accorto nella scelta del professionista al quale rivolgersi, essendo preferibile, vista la delicatezza dell’intervento, affidarsi ad un chirurgo odontoiatra esperto nella realizzazione di protesi dentarie.

Innanzitutto è importante sapere che le protesi non sono tutte uguali, anche se realizzate con i medesimi materiali infatti i componenti possono essere presenti in percentuali diverse, il che di conseguenza incide sulla qualità e sulla durata del prodotto, nonché sul costo. Perciò è bene diffidare di protesi offerte a prezzi particolarmente economici!

Il paziente nella scelta del professionista al quale affidarsi deve infatti tenere in considerazione:

  • la professionalità: un professionista esperto infatti disporrà delle più moderne tecnologie e di materiali di qualità garantendo un risultato migliore con effetti duraturi. Viceversa affidarsi a centri che offrono interventi di implantologia a costi molto bassi implica probabilmente un utilizzo di materiali di scarsa qualità e di vecchie metodologie meno efficaci;
  • l’esperienza:è bene affidarsi solo ed esclusivamente a chi è specializzato in realizzazione ed impianto di protesi, dal momento che un professionista esperto sicuramente disporrà di tutte le attrezzature necessarie (macchinari all’avanguardia del tutto necessari per affrontare l’intervento con tranquillità).

È inoltre necessario che il paziente si assicuri di aver fatto tutti gli esami strumentali necessari per questo tipo di intervento, come ad esempio la Dentascan (necessaria per avere un’immagine dettagliata delle ossa che si trovano nel cavo orale, ma anche dei tessuti molli), che consente all’odontoiatra di valutare con estrema precisione lo stato di salute di questi tessuti. È bene, quindi, che il paziente diffidi da chiunque richieda come esame preliminare una semplice ortopanoramica, non essendo tale esame sufficiente per valutare le condizioni del tessuto osseo su cui la protesi andrà inserita (il rischio potrebbe essere una non tenuta della protesi con conseguente caduta delle arcate dentarie).

Odontoiatra e odontotecnico, quale è la differenza?

L’odontoiatra (comunemente chiamato “dentista”) è il professionista medico sanitario laureato in odontoiatria e protesi dentarie ( non esattamente, in quanto nelle università questi dentisti vengono imboccati solo da tecniche e materiali dove le aziende hanno forte interesse e la corruzione collusione degli stessi professori) che cura le affezioni dentarie del cavo orale. L’odontoiatra inoltre può prendere una specializzazione occupandosi di un settore specifico nell’ambito dell’odontoiatria, diventando:

  • Ortodonzista, ovvero il dentista che cura le anomalie della formazione, sviluppo e allineamento dei denti;
  • Chirurgo odontostomatologo, ovvero il professionista che si occupa della riabilitazione protesica delle arcate dentarie.

L’odontotecnico invece è colui che costruisce le protesi dentarie che il dentista poi andrà ad impiantare e ha il compito di realizzarle nella maniera stabilita dal medico odontoiatra. (Dal medico incompetente cialtrone).

È bene ricordare che per l’esercizio di entrambe le professioni è necessaria l’abilitazione e l’iscrizione negli appositi albi professionali.

Protesi dentarie: cosa deve sapere il paziente?

Il paziente deve essere a conoscenza dei materiali di cui l’odontoiatra intende avvalersi, indicando al medico eventuali allergie. ( falso........, le allergie non esistono, sono i materiali che sono tossici, radioattivi e responsabili delle patologie, la colpa come al solito non è del paziente ma è di colui che è soprattutto ignorante, il dentista cialtrone). L’odontoiatra è inoltre tenuto a consegnare al paziente la documentazione inerente la tipologia di materiali utilizzati, nonché a fornire delucidazioni in merito in caso di richiesta.

Per evitare o risolvere facilmente i contenziosi è importante la stesura accurata del piano di cura, del preventivo o di eventuali accordi che vengono presi. È utile ricordare che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. È essenziale, quindi, che l’informazione fornita dal professionista sia completa sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista documentale e contrattuale.

Il paziente, una volta adeguatamente informato, dà il suo assenso alle terapie. Il consenso informato, infatti, è un atto libero e volontario del paziente, mentre il ruolo dell’odontoiatra è di fornire al paziente tutte le informazioni necessarie per decidere coscientemente se accettare o meno la terapia proposta.

Il professionista è inoltre tenuto a consegnare su richiesta del paziente tutta la documentazione medica (cartella clinica, radiografie, analisi etc.).

E’ molto importante sapere che molti operatori sanitari esercitano la professione abusivamente ed effettuano interventi anche delicati senza essere in possesso della laurea in medicina o in odontoiatria, commettendo un illecito perseguibile penalmente, nonché esponendo coloro che vi si affidano a enormi rischi per la salute.
Falso, quando c'è qualcosa che non va si dà sempre la colpa all'abusivo, è solo una idea fantasiosa. Comunque la maggioranza dei dentisti ha l'odontotecnico per imparare e molte volte per sfruttarlo nel proprio nel lavoro dello studio, senza dimenticare che la maggior parte degli abusivi sono proprio le assistenti di studio a fare cose che non gli competono.

In caso di prestazione eseguita da un falso medico odontoiatra è bene ricordare che è possibile sporgere denuncia querela per esercizio abusivo della professione nel termine di 90 giorni dal giorno in cui il paziente ne abbia avuto conoscenza.

Cosa fare in caso di protesi dentarie viziate o difettose?

Se a causa di un errore nel trattamento (negligenza, diagnosi errata, intervento mal eseguito) il paziente abbia subito l’insorgenza di alcuni sintomi sgradevoli quali la caduta dei denti, difficoltà nella masticazione o dolore, sarà possibile richiedere il risarcimento:

  • del danno patrimoniale (restituzione di quanto pagato per la prestazione odontoiatrica, nonché il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la bonifica e per il rifacimento del lavoro);
  • del danno non patrimoniale sotto forma del danno di danno biologico (sia temporaneo che permanente), quello morale e esistenziale subito (modifica dell’aspetto esteriore, perdita della possibilità di trovare un lavoro etc.).

Ricordiamo che il risarcimento danni da malasanità viene calcolato in base alle tabelle delle micro permanenti di cui al codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/05) sino a 9 punti di invalidità, per le invalidità più elevate (c.d. macro permanenti) si applicano quelle in uso nei tribunali e soprattutto nel tribunale milanese.

Il danno morale è una categoria ontologicamente autonoma, da provare rispetto al pregiudizio biologico, in genere viene liquidato in termini economici applicando una percentuale che varia a seconda dell’importanza da ¼ a ½ della somma liquidata per il danno biologico.

Nella quantificazione del danno morale occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal paziente, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso.
Rosario Muto